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News

Ambiente  Notizie

10 gennaio 2012

1. Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) scadenza  30 aprile
2. Proroghe termini entrata in operatività del Sistri

Sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale specifiche disposizioni inerenti il differimento dei termini in materia di MUD e avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui si riportano alcuni dettagli.

1. MUD E NUOVA MODULISTICA: scadenza  30 aprile
Nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011  è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente 12 novembre 2011,  entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione,  di proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione “Mud”  già in scadenza al 31/12/11.
Il provvedimento differisce quindi dalla data del 31 dicembre 2011 (prevista dal Dm 17 dicembre 2009 – articolo 12 comma 1 - ) a quella del 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.
Il decreto prevede inoltre che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del sistema.
Il 30 dicembre 2011 è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 (supplemento ordinario n.283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la denuncia MUD già prevista dalla legge 70/94 e che va a sostituire, insieme alle istruzioni recate dallo stesso D.P.C.M., la analoga documentazione contenuta nel precedente D.P.C.M. 27/4/10.
Come ogni anno il Servizio di assistenza alle imprese sarà operativo già dal mese di febbraio p.v. e le vs. aziende saranno contattare direttamente da un ns. funzionario.
2. SISTRI:  proroga  operatività
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge  29.12. 2011 (sarà convertito in legge entro 60 giorni) n. 216 di “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative” c.d. milleproroghe.
La scadenza  del 9 febbraio 2012 prevista per l'avvio dell'operatività di SISTRI slitta al 2 aprile 2012.  Entro questa data l'utilizzo di SISTRI diverrà obbligatorio per i trasportatori e per i gestori di rifiuti, nonchè per i produttori di rifiuti con più di 10 dipendenti.

Per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti la data di entrata in vigore, sarà fissata tramite un ulteriore Decreto,  non potrà scattare prima del  1° giugno 2012.


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RAEE: scatta il ritiro “uno contro uno”

Pubblicato in Gu il Dm 8 marzo 2010, n. 65, recante le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); l’obbligo di ritiro dei Raee “domestici” decorrerà a partire dal 18 giugno 2010.
 
Il decreto attua quanto previsto dal Dlgs 151/2005, che impone ai distributori di assicurare “al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata”.
 
Il provvedimento stabilisce le modalità semplificate per la gestione dei Raee non solo “domestici”, ma anche “professionali”, ed è rivolto ai distributori e agli installatori di Aee, nonché ai gestori dei centri di assistenza.
 
Il Dm 65/2010 attuativo entrerà in vigore il 19 maggio 2010, con più di due anni di ritardo sui tempi fissati dal Dlgs 151/2005.


SISTRI
 Sistema Informatico Di Controllo Della Tracciabilità Dei  RIFIUTI

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che istituisce il SISTRI.  Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD (“Modello Unico di Dichiarazione” ambientale), con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.

Per quanto riguarda i Soggetti coinvolti, l’articolo 1 del Decreto ministeriale individua:
    le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
    le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

CATEGORIE DI SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI
    le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
    le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);
    i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
    i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ……;
    le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
    parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
    le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
    le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento);
    gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
    le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
    le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il decreto prevede una diversa tempistica per quanto riguarda l’entrata in funzione e l’operatività del sistema (art 1) ed i termini per l’iscrizione (art 3). In particolare per quanto riguarda l’operatività è previsto un graduale coinvolgimento dei soggetti in base alla tipologia di rifiuti gestiti o trattati.
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (14 Genn.2010)  per il primo gruppo di soggetti, ovvero:
• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
• i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti ….;
• le imprese di cui all’articolo 212,5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;

Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.Fanno parte del secondo gruppo:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
• i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

Per quanto riguarda la procedura da seguire, l’operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità: collegandosi al sito www.sistri.it -  per telefono/fax o anche tramite la propria Associazioni di categoria. 









2009  - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale(anno 2008)


Si informa che il 27 febbraio u.s.è stato approvato in via definitiva un emendamento alla legge di  Conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di  protezione dell'ambiente.

L'emendamento è il seguente:
..«2-bis. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2008  sarà utilizzato, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni da  presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da  parte dei soggetti interessati. Per le dichiarazioni da presentare entro  il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da  utilizzare resta quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 24 dicembre 2002, come rettificato con decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, con le  relative istruzioni.».

Pertanto, il MUD per il 2009 (con riferimento ai dati 2008) dovrà essere presentato con le stesse  modalità utilizzate nel 2008.

Di seguito il calendario dei recapiti negli Uffici periferici per assistere le imprese nella corretta compilazione del Registro c/s e per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale secondo la normativa vigente.

FABRIANO:  VENERDI'  6  MARZO

SENIGALLIA: LUNEDI' 9  MARZO

OSIMO: MERCOLEDI'  11  MARZO

FALCONARA:  VENERDI'  13  MARZO

ANCONA: DAL 17  AL  19  MARZO

JESI: VENERDI'  20  MARZO

Di seguito ,in allegato, la scheda per il rilevamento dati MUD 2009.

Per informazioni: geom. Fabio Giuliodori n° 071-2291.524

 

 

 Adesione CONAI 2009
 Guida Contributo CONAI
 Centro di Coordinamento Pile ed Accumulatori
 Ddl "Correttivo" al Codice dell'Ambiente
 Rifiuti da Stampanti
 Rilevamento dati MUD 2009
 
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