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| Novitą |
| PREVENZIONE INCENDI |
Normativa antincendio - Proroga dei termini per l’adeguamento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi un Decreto Legge di proroga termini, all’interno del quale è prevista la proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio per le strutture alberghiere. Il provvedimento fissa come nuovo termine il 31 dicembre 2010.
La proroga è applicabile anche alle aziende che non avevano presentato entro il 30 Giugno 2005 il progetto di adeguamento al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al fine di acquisire il necessario parere di conformità. Tali aziende potranno mettersi in regola presentando tale progetto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
Il termine di 60 giorni decorre dall’entrata in vigore del Decreto Legge, e quindi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui vi daremo prontamente notizia.
Invitiamo, pertanto, le aziende, che non abbiano ancora presentato il progetto ai Comandi dei Vigili del Fuoco sulla necessità di attivarsi prontamente al fine di rispettare il termine di 60 giorni, scaduti i quali scatteranno i controlli volti ad accertare l’ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994. |
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| PROROGHE COMUNICAZIONI INAIL |
Comunicazione nominativi RLS : Proroga dei termini al 16 agosto 2009
Riteniamo utile informare che il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, con nota del 15 maggio 2009, ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Ricordiamo, in proposito, che tale adempimento è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 che stabilisce che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono invece esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata.
La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Al riguardo l’'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.
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| Confermati i termini degli adempimenti nonostante la possibile riforma 05-05-2009 |
L'approvazione dello schema di decreto legislativo di modifica al T.U. della Sicurezza sul lavoro, avvenuta lo scorso 27 marzo da parte del Governo, attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni non ha derogato alcuni obblighi già previsti dal D.Lgs. Tali adempimenti sono stati oggetto di successive proroghe: la prima li aveva posticipati al 31 dicembre 2008; successivamente il D.L. 207/2008 (c.d. mille proroghe), convertito dalla Legge 14/2009, ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario D.Lgs. 81/2008. La proroga era stata necessaria in quanto gli organi competenti non avevano fornito le chiavi interpretative per un corretto funzionamento della norma, né erano stati emanati i decreti integrativi. La mancata trasmissione alle Camere per il parere ha fatto slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto, ma nulla è stato previsto per un'eventuale allineamento tra il varo delle modifiche e gli obblighi previsti da un T.U. soggetto a modifiche. Pertanto il 16 maggio entreranno (salvo ulteriori interventi) in vigore gli adempimenti previsti in materia di: - Comunicazione all'Inail o all'Ipsema (per i lavori marittimi) degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, ad esclusione di quello dell'evento; - Divieto di visite mediche obbligatorio "preassuntive" da parte del medico competente; - Valutazione dello stress da lavoro correlato; - Data certa sul nuovo documento di valutazione dei rischi |
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| Comunicazione INAIL. |
Ad integrazione della ns. precedente nota informativa di commento alla Circolare Inail n. 11/09 concernente modalità e procedure operative per la comunicazione dei nominativi del RLS e per rispondere alla numerose richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.
In primo luogo va ricordato che, in linea generale, la normativa dispone che il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori (art. 47 Testo Unico sicurezza) e pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicarne annualmente all’Inail il nominativo (art. 18).
In merito alla circolare sopra richiamata, era stato avanzato da più parti il dubbio circa la possibilità che la comunicazione dovesse riguardare anche il nominativo del rappresentante territoriale, qualora l’azienda avesse optato per tale figura.
Per dirimere tali dubbi interpretativi la Direzione Centrale dell’ Inail è intervenuta in data 2 aprile u.s., con un comunicato, presente sul sito dell’Istituto stesso, nel quale si specifica che la circolare richiamata e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.
Per quanto riguarda le altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali o di comparto) - prosegue il comunicato - non va effettuata alcuna comunicazione e saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia.
Viene precisato infine che anche le Associazioni, attraverso i legali rappresentanti titolari dell’autorizzazione per l’accesso ai servizi dell’Inail, possono effettuare la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza. |
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| RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI-Circ INAIL n°11 12/3/09 |
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI -Circolare INAIL n°11 del 12marzo2009- L'INAIL ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda nella quale operano i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'INAIL ha predisposto una apposita procedura online accessibile dal sito dell'istituto (www.inail.it) attraverso la sezione <
>. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Qualora per problemi tecnici l'inserimento non potesse avvenire online, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione al fax 800 657 657 - utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le sedi dell'istituto o scaricato dal sito www.inail.it. |
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| 16 maggio 2009 |
Adempimenti entro il 16 maggio 2009
Si ricorda che alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008, sono entrati in vigore il 1°gennaio 2009 come ad esempio l’obbligo di adeguamento della valutazione dei rischi ai sensi del nuovo testo normativo.
Entro il 16 maggio p.v. -data entro la quale dovranno essere adottate anche delle “disposizioni correttive ed integrative” del d.lgs. 81/08 Testo Unico Sicurezza sul Lavoro- i datori di lavoro dovranno: - valutare lo stress lavoro-correlato ai sensi dell’articolo 28; - assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (per le aziende fino a 10 addetti)
Inoltre slittano al 19 maggio 2009: - l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; - il divieto delle visite mediche preassuntive.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, l’art. 18 comma 1 lettera aa) impone al Datore di Lavoro di comunicare all’INAIL, con scadenza annuale, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il quale deve aver frequentato idoneo corso di formazione.
Aziende che occupano fino a 15 lavoratori - art. 47 D.L.gs 81/2008 -Eletto dai lavoratori all’interno dell’azienda -Individuato per più aziende nell’ambito territoriale o comparto produttivo (RLST)
Aziende che occupano più di 15 lavoratori art. 47 D.L.gs 81/2008 -Eletto dai lavoratori all’interno dell’azienda -Eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda -Dove non presente l’ RSU, è eletto dai lavoratori all’interno dell’azienda
Qualora non si proceda alle elezioni dell’RLS aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti territoriali e di sito produttivo, o nominato d’ufficio dall’Inail dietro contributo delle aziende art.52 . |
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| OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELLE PICCOLE AZIENDE |
Il datore di lavoro di piccole aziende, che occupano fino a dieci dipendenti, non è esonerato dall’adempimento degli obblighi previsti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro dal d.lgs. n. 626 del 1994, primo fra tutti l’effettuazione, anche se in forma semplificata, della valutazione dei rischi. Secondo il tribunale di Nola, infatti, «da una lettura sistematica della norma (art.4 comma 11 in relazione al comma 2) e tenuto conto della sua ratio, appare evidente che anche il datore di lavoro di una impresa di modeste dimensioni e numero ridotto di dipendenti, è comunque obbligato in via preventiva ad effettuare una valutazione globale dei rischi esistenti per i lavoratori sul luogo di lavoro e a darne atto in un documento la cui tenuta è obbligatoria, sebbene possa ricorrere in tal caso alla procedura semplificata dell'autocertificazione anziché alla predisposizione di un documento articolato». Anche in tal caso, il datore di lavoro, nella veste di garante della sicurezza, «ha sempre e comunque un obbligo giuridico sia di valutazione dei rischi dell'ambiente di lavoro e di predisposizione delle misure protettive adeguate, sia di informazione verso i dipendenti e gli organi di vigilanza dei rischi rilevati attraverso la predisposizione di un apposito elaborato che, nel caso di impresa di modeste dimensioni, si riduce ad una mera autocertificazione da inoltrare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». L’omessa valutazione del rischio e l’omesso adempimento degli obblighi ad essa collegati integrano perciò il reato previsto dall'art.89 comma 1 d.lgs. n. 626 del 1994, che sanziona, tra gli altri, la violazione dell’obbligo di cui all’art. 4 comma 11. |
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| TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO |
Il D.L.3/06/08 ha prorogato la prima scadenza del 29 luglio u.s. di 6 mesi facendo slittare i nuovi adempimenti al 1° gennaio 2009. Per far fronte alle novità introdotte ed in particolar modo alla redazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, conseguenza dell’aggiornamento della Valutazione dei Rischi da redigere (con data certa), l’Ufficio Tecnico Sicurezza – Ambiente, ha predisposto un calendario di incontri in tutti gli Uffici periferici dell’Associazione (riproponendo quanto già avvenuto a giugno/luglio. Le Aziende interessate, potranno presentarsi nei giorni previsti dove troveranno un nostro Funzionario incaricato alla consulenza e potranno avere il materiale di cui hanno bisogno per assolvere agli adempimenti. |
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